anno 1° aprile 98 n.1 -
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L'indennità prescinde totalmete dall'età, dal reddito o dal patrimonio del malato poichè è concessa per il solo fatto della minorazione.La domanda deve essere compilata con apposito modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ex USL) competente per territorio e consegnato alla segreteria della Commissione medica. E' essenziale che alla richiesta sia allegata una dichiarazione del medico che attesti lo stato di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare e quindi la necessità di continua assistenza o di un accompagnatore (art. 3 D.L.173/88 conv. L.291/88). La visita medica è compiuta dalla Commissione entro nove mesi (art. 1 D.P.R.698/94). E' anche ammessa una visita a domicilio se il malato di Alzheimer o il familiare convivente fornisce idonea documentazione medica che provi l'impossibilità a presentarsi alla visita (art. 1 D.P.R. 689/94). Durante la visita il malato ha il diritto di farsi assistere da un medico di fiducia (art. 3 D.L.173/88 conv. L.291/88).L'esito dell'esame viene esposto in un verbale e comunicato all'interessato. Nell'ipotesi in cui sia negativo il malato di Alzheimer potrà contestare il risultato con ricorso al Ministero del Tesoro entro 60 giorni a pena di decadenza. Trascorsi ulteriori 180 giorni, se il Ministero non ha risposto ovvero si è pronunciato negativamente, l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria. In alternativa alla procedura di contestazione il richiedente potrà in un secondo tempo presentare una domanda di aggravamento. Ma in quest'ultimo caso l'indennità di accompagnamento non decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda iniziale (art. 3 L.18/80) bensì da quello successivo al deposito dell'aggravamento. Se invece l'esito della visita da parte della Commissione medica è
positivo, la procedura si sposta automaticamente presso la Prefettura che
entro 180 giorni dal ricevimento del verbale dovrà disporre il pagamento
anche degli arretrati a mezzo ufficio postale. Il Comune competente per
territorio ove il richiedente risiede provvederà invece al rilascio
di apposito libretto necessario per incassare i ratei.
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