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MENSILE DELL'AIMA 
DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MALATTIA DI ALZHEIMER

anno 1°  aprile 98  n.1 -  
sped. in abb. post. 45% -  
art.2 comma 20/b  
Legge 662/96 - Filiale di Firenze  

Direttore responsabile: 
Manlio Matera 

Direttore editoriale: 
Giovanni Roselli 

Comitato di redazione: 
Antonio Bavazzano 
Laura Bracco 
Patrizia Giannoni 
Roberto Isola 
Manlio Matera 
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Mira Moretti 
Antonella Notarelli 
Giovanni Roselli  
Alberto Scatizzi 

Segreteria di redazione: 
Patrizia Giannoni 

Progetto grafico: 
Giovanni Roselli 

Grafica e layout: 
Giovanni Roselli 

Redazione 
presso A.I.M.A. 
Via Pancaldo 21 
Firenze 
Tel. e Fax 055.433.187 

Stampa 
stampato a Firenze  
Tipografia "Il Torchio" 
Via della Colonna 13r 

Registrazione 
tribunale di Firenze: 
n.4773 del 23 febbraio 1998 

 
 
 
1/98
anno 1°  aprile 98  n.1 
 
RUBRICHE
L'AVVOCATO: 
Come ottenere l'indennità di accompagnamento
di Alberto Scatizzi
 
 
 
    L'indennità di accompagnamento è uno dei benefici economici tra i più importanti a cui hanno diritto i malati di Alzheimer. La normativa in vigore riconosce il beneficio agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che per tale ragione abbiano necessità di continua assistenza (artt. 1 L.118/80 e 1 L.508/88).

    L'indennità prescinde totalmete dall'età, dal reddito o dal patrimonio del malato poichè è concessa per il solo fatto della minorazione.La domanda deve essere compilata con apposito modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ex USL) competente per territorio e consegnato alla segreteria della Commissione medica. E' essenziale che alla richiesta sia allegata una dichiarazione del medico che attesti lo stato di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare e quindi la necessità di continua assistenza o di un accompagnatore (art. 3 D.L.173/88 conv. L.291/88).

    La visita medica è compiuta dalla Commissione entro nove mesi (art. 1 D.P.R.698/94). E' anche ammessa una visita a domicilio se il malato di Alzheimer o il familiare convivente fornisce idonea documentazione medica che provi l'impossibilità a presentarsi alla visita (art. 1 D.P.R. 689/94).

    Durante la visita il malato ha il diritto di farsi assistere da un medico di fiducia (art. 3 D.L.173/88 conv. L.291/88).L'esito dell'esame viene esposto in un verbale e comunicato all'interessato. Nell'ipotesi in cui sia negativo il malato di Alzheimer potrà contestare il risultato con ricorso al Ministero del Tesoro entro 60 giorni a pena di decadenza. Trascorsi ulteriori 180 giorni, se il Ministero non ha risposto ovvero si è pronunciato negativamente, l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria. In alternativa alla procedura di contestazione il richiedente potrà in un secondo tempo presentare una domanda di aggravamento. Ma in quest'ultimo caso l'indennità di accompagnamento non decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda iniziale (art. 3 L.18/80) bensì da quello successivo al deposito dell'aggravamento.

    Se invece l'esito della visita da parte della Commissione medica è positivo, la procedura si sposta automaticamente presso la Prefettura che entro 180 giorni dal ricevimento del verbale dovrà disporre il pagamento anche degli arretrati a mezzo ufficio postale. Il Comune competente per territorio ove il richiedente risiede provvederà invece al rilascio di apposito libretto necessario per incassare i ratei.
     
     


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