MENSILE DELL'AIMA
DI FIRENZE
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MALATTIA DI ALZHEIMER
anno 1° giugno 98 n.3 -
sped. in abb. post. 45% -
art.2 comma 20/b
Legge 662/96 - Filiale di Firenze
Direttore responsabile:
Manlio Matera
Direttore editoriale:
Giovanni Roselli
Comitato di redazione:
Antonio Bavazzano
Laura Bracco
Patrizia Giannoni
Roberto Isola
Manlio Matera
Paolo Mazzinghi
Mira Moretti
Antonella Notarelli
Giovanni Roselli
Alberto Scatizzi
Segreteria di redazione:
Patrizia Giannoni
Progetto grafico:
Giovanni Roselli
Grafica e layout:
Giovanni Roselli
Redazione
presso A.I.M.A.
Via Pancaldo 21
Firenze
Tel. e Fax 055.433.187
Stampa
stampato a Firenze
Tipografia "Il Torchio"
Via della Colonna 13r
Registrazione
tribunale di Firenze:
n.4773 del 23 febbraio 1998 |
|
3/98
anno 1° giugno 98 n.3
RUBRICHE
L'Avvocato
Curare gli interessi del malato: il beneficio dell'Interdizione
di Alberto Scatizzi
|
La malattia di Alzheimer determina con il passare del tempo una incapacità
totale di intendere e di volere: pertanto il malato non sarà più
nelle condizioni di curare i propri interessi, di riscuotere la pensione
o l'indennità di accompagnamento, nè di apporre la sottoscrizione,
ad esempio, sul modello della propria dichiarazione dei redditi.
Questi problemi possono essere superati ricorrendo alla nomina di un
tutore nell'ambito di una interdizione.
La procedura non è complessa.
E' necessario presentare un ricorso al Tribunale ove il malato risiede
ovvero ha i suoi affari principali avvalendosi di un difensore, oppure
chiedere che l'iniziativa sia assunta dal Pubblico Ministero.
Il Magistrato designato provvederà a fissare un'udienza anche
presso l'abitazione del malato, nel caso quest'ultimo sia impossibilitato
a spostarsi e, una volta esperito l'esame dell'interdicendo ed ascoltati
i parenti, potrà, su richiesta del ricorrente, nominare il tutore.
Il tutto entro un periodo di tempo, variabile a seconda dei tribunali,
ma che in genere si aggira intorno ai 3-6 mesi dalla presentazione del
ricorso per interdizione.
Appare opportuno osservare che la pronuncia di interdizione del malato
non è un fatto riprovevole bensì utile e necessario.
Così come il bambino è rappresentato legalmente dai genitori,
il malato d'Alzheimer lo sarà, ma dal familiare designato tutore.
Per cui, una volta raggiunto lo stato di incapacità assoluta, il
coniuge, i figli e comunque i parenti entro il 4° grado non dovranno
esitare ad attivare la procedura per il bene del proprio caro e per tutelare
i suoi interessi nei modi stabiliti dalla legge.
Associazioni
/ Archivio / Collaborazioni
/Eventi /Liste
/ Stampa / Home
[edited by AIMA FI]. Copyright © 1998 by [AIMA].
Last Update 25 / 06 / 1998
|