anno 1° settembre 98 n.6 -
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Per scongiurare il rischio che una persona affetta da malattia di Alzheimer alla guida di un'auto possa provocare danni a se stesso o a terzi, può essere opportuno chiedere la revoca della patente di guida. Il Nuovo Codice della Strada consente al Prefetto di revocare la patente previo accertamento medico. Non è possibile ottenere la sospensione in via preventiva, anche in casi di eccezionale urgenza e gravità. La procedura di revoca viene avviata, con ricorso al Prefetto, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero o da un procuratore speciale. Il ricorso va indirizzato al Prefetto e depositato presso l'ufficio sospensioni e revoche patenti della Prefettura. Ricevuto il ricorso, l'ufficio della Prefettura affida alla commissione per le patenti speciali, territorialmente competente, l'accertamento dei requisiti psichici della persona in questione. Al tempo stesso comunica all'interessato che egli dovrà sottoporsi a visita medica, con avviso che contiene l'invito ad astenersi dalla guida di ogni mezzo, in pendenza dell'accertamento in corso. Si tratta di un invito a non guidare, non di un divieto, il cui mancato rispetto non comporta alcuna sanzione a carico dell'interessato. L'espletamento medico viene effettuato entro tempi che dipendono dal carico di lavoro dell'ufficio e da altri fattori contingenti. L'accertamento si conclude con il giudizio se la persona in questione ha, o non ha più, i requisiti psichici per condurre un'auto. Segue il provvedimento prefettizio che respinge o accoglie la richiesta di revoca secondo il giudizio espresso dalla commissione. Nei casi di pazienti gravemente ammalati, potrebbe essere utile accelerare l'iter amministrativo segnalando verbalmente all'ufficio della Prefettura, prima di depositare l'istanza, la gravità del caso e la necessità di provvedere alla revoca con la massima urgenza, a tutela del malato e della collettività.
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