l'Avvocato
ALBERTO SCATIZZI
SFRATTI ABITATIVI E PORTATORI DI HANDICAP
La legge 09.12.1998 n. 431 recante la “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” non è rimasta insensibile alle difficoltà a cui possono andare incontro i portatori di handicap ed i loro familiari.
Cercare una nuova abitazione con un malato di Alzheimer in famiglia non è assolutamente facile perché i problemi sono superiori a quelli che può incontrare un comune conduttore ed alle volte un differimento del termine stabilito inizialmente dal Giudice per il rilascio può essere decisivo.Di ciò la legge ha tenuto conto attribuendo all’inquilino portatore di handicap oppure convivente, da almeno sei mesi, con uno dei componenti il nucleo familiare in tale condizione, il diritto di adire una sola volta il Tribunale per ottenere la fissazione di un nuovo termine per il rilascio dell’immobile tramite un differimento, fino a diciotto mesi, di quello stabilito inizialmente (art. 6 comma V L.431/98).
E’ peraltro utile chiarire che la disposizione appena invocata è valida solo per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione adottati dopo l’entrata in vigore della legge.  Per quelli adottati in precedenza era necessario presentare una istanza al Giudice i cui termini sono oramai scaduti.
Tuttavia tenuto conto che la legge è di recente applicazione; che vi sono ancora alcuni aspetti non chiari; che alcune disposizioni si applicano solo ai Comuni ad alta tensione abitativa; che, infine, si registrano differenti trattamenti a seconda degli uffici giudiziari, suggerisco di entrare in contatto con un difensore oppure una associazione di categoria per ottenere informazioni più precise in relazione al caso specifico.