CHI ASSISTE UN HANDICAPPATO PUO'
SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO
 
L’art. 33 L. 05.02.1992 n. 104 stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

Il lavoratore ha quindi due diritti:

a) quello di scegliere il luogo di lavoro;
b) quello di opporsi ad un trasferimento;
In questa sede mi limiterò a fornire indicazioni sulla scelta del luogo rinviando ad altra rubrica l’esame del diritto di opporsi al trasferimento.

Innanzitutto è bene precisare che entrambi i diritti previsti dalla norma possono essere esercitati solo se il

parente, l’affine o il coniuge già prestano assistenza al  momento della richiesta: non è cioè ammesso scegliere il luogo di lavoro per iniziare l’assistenza o ripristinare un rapporto interrotto. Inoltre la Magistratura ha stabilito che la scelta possa avvenire solo all’atto dell’assunzione e non successivamente.

E’ poi necessario che nel luogo di destinazione vi sia un posto vacante perché non è ammesso che il datore di lavoro debba, per tale scopo, organizzarsi diversamente o addirittura creare nuovi posti di lavoro. 

Infine è essenziale che il posto da ricoprire preveda mansioni almeno equivalenti a quelle che il lavoratore svolgeva nel luogo che lascia giacché non è tollerato dall’ordinamento un inquadramento
inferiore.