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l'Avvocato

"A L B E R T O

S C A T I Z Z I"

 

la TUTELA DELLA PRIVACY

I malati di Alzheimer hanno necessità di una continua assistenza, anche di natura sanitaria, inequivocabilmente associata ad una trasmissione e diffusione di informazioni strettamente personali ai medici, infermieri ed alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La Legge 30.12.1996 n. 675, nota come intervento a tutela della privacy, non trascura il problema ed ha stabilito che l'utilizzo di qualsiasi informazione idonea a rivelare lo stato di salute di una persona è subordinata:

a) ad una informativa, orale o scritta, che deve essere data all'interessato e contenente, tra l'altro, le finalità dell'impiego dei dati, le modalità del loro trattamento, a chi saranno comunicati o diffusi ed i diritti spettanti al malato (art. 10);

b) al consenso scritto reso dall'interessato (art. 22).

Questa relazione "informativa-consenso scritto" rappresenta un principio fondamentale della nuova disciplina: chiunque fornisce informazioni inerenti il proprio stato di salute deve ricevere l'informativa da parte di chi

procederà al trattamento dei dati e quindi rendere il consenso scritto al loro utilizzo. Naturalmente quanto illustrato vale anche nel caso in cui il trattamento dei dati sia eseguito dal medico, dalla Azienda U.S.L. nonché dagli ospedali o dagli istituti di analisi.

Di recente è stato emanato il decreto legislativo 30.07.1999 n. 282 recante disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario in particolare ad opera degli organismi sanitari pubblici nonché quelli privati e gli esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo nuovo intervento ribadisce la necessità che il trattamento delle informazioni inerenti la salute passi attraverso una informativa data all'interessato e la raccolta del suo consenso scritto stabilendo, tuttavia, forme semplificate da individuarsi con decreto del Ministero della Sanità. I casi che non saranno previsti da questo provvedimento ministeriale, dovranno costituire oggetto di apposito codice di deontologia e buona condotta che gli ordini e collegi delle professioni sanitarie sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 D. L.vo 135/99 modificato dall'art. 3 del D. L.vo 282/99.

 
l'ALZHEIMER NUMERO OTTO OTTOBRE `99