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l'Avvocato

A L B E R T O SCATIZZI

 

La privacy sulle strade urbane

In data 19 gennaio 1999 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso una pronuncia contenente le prescrizioni che le amministrazioni comunali devono osservare nel rilascio dei permessi di accesso alle zone urbane a traffico limitato in favore dei portatori di handicap motorio. Infatti con l’entrata in vigore della L. 31.12.1996 n. 675 che, come è noto, regola le modalità con cui compiere il trattamento dei dati personali, è sorta la necessità di coordinare le norme che disciplinano il rilascio dei contrassegni da mettere sul cruscotto della vettura con il diritto a mantenere riservato l’handicap del quale una persona è portatrice.

 

Può accadere che una persona non desideri diffondere il proprio status o quello del familiare mediante il contrassegno visibile dall’esterno della propria auto. In punto di diritto si ricorda che il permesso rilasciato dall’autorità comunale reca, in evidenza, attraverso la dicitura “parcheggio invalidi” associata alle generalità, un dato sensibile relativo alla salute dell’interessato tutelato dall’art. 22 L. 675/96 e la cui diffusione può avvenire solo a precise condizioni. L’Autorità Garante la protezione dei dati personali ha deliberato che i contrassegni da esporre devono, perciò, limitarsi a menzionare il Comune competente ed il numero dell’autorizzazione amministrativa omettendo le generalità e l’indirizzo dell’interessato oppure celando questi ultimi dati mediante, ad esempio, la loro indicazione sul retro del permesso.