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In data 19 gennaio 1999 l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali ha emesso una pronuncia contenente le prescrizioni
che le amministrazioni comunali devono osservare nel rilascio dei permessi
di accesso alle zone urbane a traffico limitato in favore dei portatori
di handicap motorio. Infatti con l’entrata in vigore della L. 31.12.1996
n. 675 che, come è noto, regola le modalità con cui compiere il trattamento
dei dati personali, è sorta la necessità di coordinare le norme che disciplinano
il rilascio dei contrassegni da mettere sul cruscotto della vettura con
il diritto a mantenere riservato l’handicap del quale una persona è portatrice.
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Può accadere che una persona non desideri diffondere il proprio status
o quello del familiare mediante il contrassegno visibile dall’esterno
della propria auto. In punto di diritto si ricorda che il permesso rilasciato
dall’autorità comunale reca, in evidenza, attraverso la dicitura “parcheggio
invalidi” associata alle generalità, un dato sensibile relativo alla salute
dell’interessato tutelato dall’art. 22 L. 675/96 e la cui diffusione può
avvenire solo a precise condizioni. L’Autorità Garante la protezione dei
dati personali ha deliberato che i contrassegni da esporre devono, perciò,
limitarsi a menzionare il Comune competente ed il numero dell’autorizzazione
amministrativa omettendo le generalità e l’indirizzo dell’interessato
oppure celando questi ultimi dati mediante, ad esempio, la loro indicazione
sul retro del permesso.
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