Le demenze Una guida per i famigliari (per una migliore
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LA FAMIGLIA, L'AMBIENTE ED I SERVIZI GLI ASPETTI LEGALI
La legislazione italiana per i pazienti che presentino, a causa di una malattia, una persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della vita quotidiana, prevede la possibilità di ottenere benefici (assegno mensile, esenzione da ticket ecc). L'erogazione di questi è condizionata al riconoscimento dell'invalidità civile. La domanda di invalidità civile va presentata agli uffici della medicina di base oppure agli uffici invalidi civili della propria USL. La domanda va corredata da: -modulo di domanda in due copie -certificato di residenza -certificato di cittadinanza -certificato del medico di base che specifica la diagnosi ed il grado di disabilità Per espletare la domanda di invalidità ci si può rivolgere alle assistenti sociali comunali o di circoscrizione, oppure ai Patronati; la loro assistenza è gratuita. All'atto della visita presso l'apposita commissione nominata in ogni USL, è opportuno presentare una dettagliata documentazione sanitaria che attesti le condizioni di salute del malato. Qualora venga riconosciuta una invalidità permanente del 100%, può essere concessa, dietro richiesta, un'"indennità di accompagnamento" che consiste in un assegno mensile erogato al malato per le prestazioni sanitarie ed assistenziali di cui necessita. L'indennità di accompagnamento viene data alle persone che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure a chi "non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua". L'indennità di accompagnamento viene concessa indipendentemente dall'età e dal reddito e viene sospesa qualora il malato sia ricoverato in istituti con rette a carico di enti pubblici. In alcuni casi, al fine di tutelare gli interessi dell'ammalato, è necessario richiedere l'inabilitazione o l'interdizione. La domanda di interdizione o di inabilitazione deve essere presentata al giudice tutelare della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. La sentenza di interdizione determina la totale incapacità di agire e pone l'interdetto in stato di tutela. L'inabilitazione, anch'essa sancita con sentenza, determina l'incapacità di compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione rendendo necessaria, per tali atti, l'assistenza di un curatore. Possono essere dichiarati inabilitati coloro che si trovano in una condizione di abituale malattia di mente ma non così grave da richiedere il ricorso all'interdizione.
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