Oggetto: procura...

mazzin@fi.cnr.it

09/06/98

Ciao Elena,

quello che dici e' sicuramente vero, ma il passo dell'Interdizione (soprattutto se fatto nel pieno accordo fra i familiari e' l'unica soluzione atta anche a garantire gli interessi dell'ammalato stesso). Lo scorso anno anche noi abbiamo fatto questo passo per mia madre (abbiamo fatto nominare mio fratello tutore ed io come "sub" tutore).

Nel 2^ numero della rivista che pubblica la nostra sezione di Firenze c'e' proprio una riflessione su questo punto (a cura dell.Avv. Scatizzi, anche lui familiare): la trovi alla pagina

http://alzheimer.area.fi.cnr.it/pfinv/DOCS/alzh-fi/alzh_2d.htm

ti allego comuqnue il testo in questione. Ciao, a presto.

Un invito anche agli altri familiari a dire la loro impressione su questo delicato argomento.

Paolo

RUBRICHE
L'Avvocato
Curare gli interessi economici del malato: La Procura
di Alberto Scatizzi

La malattia di Alzheimer provoca un deterioramento progressivo che incide sulle
capacità psico-motorie della persona. Con il tempo il malato diventa completamente
incapace a compiere le più elementari azioni come, ad esempio, mangiare, lavarsi,
vestirsi e perde la capacità di curare i propri interessi economici.

L'ordinamento giuridico non trascura situazioni del genere e, proprio nell'interesse
dell'incapace, anche solo di intendere e di volere, detta regole particolari per la cura e
protezione della persona e del suo patrimonio, di qualsiasi entità esso sia.

Dal prossimo numero inizierò ad illustrare gli istituti giuridici disciplinati dal codice civile.
In questa sede esaminerò un caso che spesso si verifica nella pratica e cioè la
predisposizione di procura notarile ed il conferimento da parte del malato ad un proprio
familiare dei poteri di rappresentanza per compiere atti nel proprio conto ed interesse in
modo che, una volta sopravvenuto lo stato totale di incapacità di intendere e volere, il
familiare possa utilmente continuare la cura degli interessi economici e patrimoniali del
malato.

La Corte di Cassazione 13.01.1984 n.375 sulla base dell'interpretazione dell'art. 1389
c.c. ha ritenuto che se la procura è stata conferita da persona legalmente capace, cioè
non minore, interdetto o inabilitato, il sopravvenuto stato di incapacità di intendere e
volere del rappresentato (nel nostro caso il malato) non impedisce al rappresentante (nel
nostro caso il familiare) di compiere validamente un atto o contratto.

Questa posizione non convince fino in fondo e non solo perché il caso esaminato dalla
suprema corte era particolare, tanto che si sono registrate interpretazioni da parte di
giuristi di altro contenuto. Non è questa la sede per introdurre un dibattito di carattere
strettamente giuridico, tuttavia ricordo che l'impiego da parte di un familiare di una
procura notarile nel momento in cui il malato (rappresentato) non ha più capacità di
intendere e volere e quindi nemmeno può agire per la sua revoca, può essere fonte di
notevole responsabilità anche in sede penale.

Pertanto è preferibile promuovere un giudizio di interdizione, fare nominare un tutore, e
quindi compiere gli atti o stipulare i contratti nell'interesse dell'interdetto con
l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.